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Convenzione Italia-Romania: come evitare la doppia imposizione fiscale 

  • Luglio 23, 2026
Convenzione Italia Romania

Convenzione Italia-Romania: come funziona davvero la tutela dalla doppia imposizione fiscale 

Hai un’azienda che opera tra Italia e Romania o stai valutando di aprire una società oltreconfine? Uno degli aspetti più importanti da conoscere riguarda la doppia imposizione fiscale, cioè il rischio che uno stesso reddito venga tassato da entrambi gli Stati. 

Per favorire gli investimenti internazionali e garantire maggiore certezza agli operatori economici, Italia e Romania hanno sottoscritto una convenzione contro le doppie imposizioni. Questo accordo stabilisce quale Paese ha il diritto di tassare specifiche categorie di reddito, evitando che imprese e imprenditori siano soggetti a una doppia tassazione e riducendo il rischio di controversie fiscali. 

La convenzione rappresenta uno strumento strategico per chi svolge attività nei due Paesi, percepisce dividendi, interessi o royalties, oppure gestisce società controllate e holding internazionali. Tuttavia, per beneficiare delle agevolazioni previste, è necessario conoscere le regole applicabili e strutturare correttamente la propria attività nel rispetto delle normative italiane e rumene. 

In questo articolo vedremo come funziona la Convenzione Italia-Romania, quali vantaggi offre alle imprese e in che modo consente di evitare la doppia imposizione fiscale, favorendo una pianificazione internazionale più efficiente e conforme alle disposizioni vigenti. 

Come nasce e cosa prevede l’accordo fiscale tra Italia e Romania 

La convenzione tra Italia e Romania è un trattato bilaterale che ripartisce la potestà impositiva tra i due Stati sui redditi prodotti da persone fisiche e società residenti nell’uno o nell’altro Paese. Il testo oggi in vigore è stato firmato a Riga il 25 aprile 2015, ratificato dalla Romania con la Legge 28/2016 e dall’Italia con la Legge n. 78 del 16 maggio 2017. Si applica dal periodo d’imposta 2018. 

Il trattato sostituisce il precedente accordo firmato a Bucarest nel 1977, ormai superato dalla crescita dei rapporti economici tra i due Paesi e dall’aumento degli investimenti italiani in Romania. L’obiettivo dichiarato è duplice: evitare che lo stesso reddito venga tassato due volte e, al tempo stesso, prevenire strutture create al solo scopo di sottrarre materia imponibile a uno dei due Stati. 

Si applica a chi ha la residenza fiscale in uno dei due Paesi, oppure in entrambi, quando le rispettive normative si sovrappongono, come nel caso dell’imprenditore italiano che apre una società in Romania mantenendo interessi economici anche in Italia, oppure del lavoratore che si sposta tra i due Stati per motivi professionali. 

Il trattato ricalca il modello OCSE e disciplina in particolare: 

  • la residenza fiscale. Individua quale Stato considera un soggetto residente ai fini fiscali, con criteri specifici quando entrambi i Paesi rivendicano la residenza dello stesso contribuente; 
  • la stabile organizzazione. Definisce quando un’attività svolta in Romania genera una presenza fiscalmente rilevante, con obbligo di tassazione locale; 
  • le categorie di reddito. Dividendi, interessi, royalties, redditi da lavoro e utili d’impresa, ciascuno con proprie regole di ripartizione tra i due Stati; 
  • il metodo per evitare la doppia imposizione. L’Italia applica il credito d’imposta ordinario, che scomputa dall’imposta italiana quella già versata in Romania, entro il limite dell’imposta italiana proporzionalmente riferibile a quel reddito. 

Rispetto alla precedente convenzione del 1977, il nuovo testo riduce le ritenute alla fonte e introduce una clausola antiabuso: il beneficio convenzionale non si applica se lo scopo principale di un’operazione è ottenere un vantaggio fiscale non dovuto. 

Per chi valuta di investire in Romania, inquadrare questo scenario prima di strutturare l’operazione evita sorprese nel momento in cui gli utili vengono rimpatriati in Italia. 

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Come funzionano le ritenute su dividendi, interessi e royalties 

La parte più concreta della convenzione riguarda le aliquote massime di ritenuta che la Romania può applicare sui redditi pagati a un beneficiario italiano, e viceversa. Rispetto al trattato del 1977, che fissava un’aliquota unica del 10%, il nuovo testo introduce una struttura differenziata. 

Queste aliquote sono un tetto massimo, non un valore fisso: lo Stato della fonte non può superarle, ma può applicarne di più basse se la propria normativa interna lo prevede. Per l’imprenditore italiano che riceve redditi dalla Romania, questo significa che il trattato funziona come una garanzia minima, mentre l’aliquota effettivamente applicata dipende anche da come cambia nel tempo la legislazione fiscale rumena. 

Qui di seguito, per chiarezza, il quadro sintetico delle aliquote massime previste dalla convenzione: 

Tipologia di reddito  Aliquota convenzionale  Beneficiario 
Dividendi  0%  Beneficiario società con partecipazione diretta ≥10%, detenuta da almeno 2 anni 
Dividendi  5%  Tutti gli altri casi 
Interessi  5%  Aliquota massima nello Stato della fonte 
Royalties  5%  Aliquota massima nello Stato della fonte 

Il dato che rende questo tema particolarmente attuale riguarda proprio i dividendi: dal 1° gennaio 2026 la Romania ha portato l’aliquota domestica di ritenuta sui dividendi dal 10% al 16%, applicabile sia a soggetti residenti sia non residenti. Senza l’applicazione della convenzione, un imprenditore italiano che incassa dividendi da una società rumena si vedrebbe trattenuto un importo ben superiore rispetto all’aliquota convenzionale. 

Per ottenere l’aliquota ridotta non basta essere residenti in Italia, però. È necessario, infatti, presentare alla società rumena la documentazione richiesta, in genere un certificato di residenza fiscale, prima dell’erogazione del reddito. Se la ritenuta viene applicata secondo l’aliquota interna, recuperare la differenza resta possibile ma richiede una procedura di rimborso separata, più lenta rispetto all’applicazione diretta del trattato. 

Chi opera con strutture più complesse, come una holding che detiene partecipazioni in Romania, dovrebbe verificare anche la propria posizione rispetto alle regole sull’esterovestizione societaria, perché i benefici convenzionali presuppongono una residenza fiscale genuina, non solo formale. Vale la pena anche un confronto con la pressione fiscale in Romania nel suo complesso, per capire dove convenga davvero far transitare gli utili. 

Come applicare la convenzione Italia-Romania senza commettere errori 

Conoscere le aliquote non basta. La convenzione Italia-Romania produce i suoi effetti solo se applicata correttamente, fin dalla struttura dell’operazione. Molti dei problemi che emergono in fase di controllo non nascono dal trattato in sé, ma da come viene gestita l’attività nel quotidiano, prima ancora che arrivi il momento di dichiarare i redditi. Ecco, allora, qualche consiglio utile per rispettare la convenzione a pieno. 

  1. Verifica la residenza fiscale effettiva: prima di rivendicare i benefici del trattato, accertati che la società abbia una sede di direzione effettiva coerente con quanto dichiarato, non solo una sede legale formale. 
  2. Ottieni il certificato di residenza fiscale: è il documento che la controparte rumena richiede per applicare subito l’aliquota ridotta, invece di trattenere quella piena e obbligarti a un rimborso successivo. 
  3. Distingui reddito d’impresa e reddito da lavoro dipendente: le regole cambiano a seconda della categoria, e il limite dei 183 giorni per il lavoro dipendente si calcola oggi su un periodo di 12 mesi, non più sull’anno solare. 
  4. Calcola con attenzione il credito d’imposta: in Italia il meccanismo dell’articolo 165 del TUIR limita il credito alla quota d’imposta italiana riferibile al reddito estero, un dettaglio che genera spesso errori in dichiarazione. 
  5. Tieni conto della clausola antiabuso: strutture costruite con il solo scopo di ottenere il beneficio convenzionale rischiano di vedersi negato il trattamento di favore. 

          Un errore ricorrente riguarda proprio il primo punto. Società formalmente rumene ma gestite di fatto dall’Italia rischiano di perdere la residenza fiscale in Romania, con conseguenze sia sull’applicazione della convenzione sia sulla responsabilità degli amministratori nelle società estere

          Le novità della legge di bilancio sulle società estere aggiungono un ulteriore livello di attenzione: i criteri di verifica della residenza fiscale si sono fatti più stringenti, e una pianificazione datata rischia di non reggere ai controlli attuali. 

          Enalo Capital, il partner per la pianificazione fiscale tra Italia e Romania 

          Strutturare un’attività tra Italia e Romania senza una lettura corretta della convenzione può costare più di quanto si pensi, soprattutto ora che le aliquote domestiche rumene sono cambiate. 

          Enalo Capital affianca imprenditori e società nella pianificazione fiscale internazionale, dalla verifica della residenza fiscale alla corretta applicazione dei trattati contro la doppia imposizione. Nel concreto, il supporto comprende: 

          • analisi della struttura societaria esistente o da costituire tra Italia e Romania 
          • verifica dell’applicabilità della convenzione e della documentazione necessaria per ottenere le aliquote ridotte. 
          • gestione delle operazioni straordinarie che coinvolgono più giurisdizioni, dal rimpatrio degli utili alla ristrutturazione societaria. 

          Se hai già una struttura societaria che genera redditi tra i due Paesi o stai valutando di operare con servizi di advisory finanziaria e corporate, un confronto preventivo evita errori costosi in fase di rimpatrio degli utili. 

          Richiedi una consulenza strategica e valuta insieme al team la struttura più adatta al tuo caso. 

          Glossario tecnico per la lettura 

          • Stabile organizzazione. Sede fissa d’affari attraverso cui un’impresa estera esercita in tutto o in parte la propria attività in un altro Stato, generando obbligo di tassazione locale. 
          • Credito d’imposta ordinario. Meccanismo che consente di scomputare l’imposta pagata all’estero da quella dovuta in Italia, entro il limite dell’imposta italiana attribuibile a quel reddito. 
          • Clausola antiabuso. Disposizione che nega i benefici convenzionali quando lo scopo principale di un’operazione è ottenere un vantaggio fiscale non dovuto. 
          • Certificato di residenza fiscale. Documento rilasciato dall’autorità fiscale del Paese di residenza, necessario per ottenere l’applicazione delle aliquote ridotte previste dal trattato. 
          • Ritenuta alla fonte. Imposta trattenuta dallo Stato in cui il reddito viene generato, prima che venga erogato al beneficiario residente nell’altro Stato. 


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